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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato contro alcune norme della legge siciliana sulla tutela dai rischi dell’amianto. Anche qui il controllo preventivo era venuto meno con la sentenza n. 255 del 2014.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Sicilia aveva impugnato in via preventiva alcune disposizioni della legge regionale sulla tutela della salute dai rischi dell’amianto: una prevedeva oneri aggiuntivi a carico della Regione, già sottoposta a piano di rientro sanitario; un’altra introduceva sanzioni amministrative ritenute indeterminate.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 7, commi 2, 3 e 4, e l’art. 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa siciliana in materia di amianto, in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il giudizio era promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta al ricorso, era cessato il controllo preventivo affidato al Commissario dello Stato; inoltre le disposizioni impugnate non erano state riprodotte nella legge poi promulgata.

Il principio

Venuto meno il controllo preventivo sulle leggi siciliane, i ricorsi pendenti del Commissario dello Stato sono improcedibili: il sistema di garanzia è ora quello dell’impugnazione successiva ex art. 127 Cost., comune a tutte le Regioni.

Domande e risposte

Cosa riguardavano le norme impugnate?

La tutela della salute dai rischi dell’amianto: oneri sanitari aggiuntivi e nuove sanzioni amministrative previste dalla legge regionale siciliana.

Perché la Corte non è entrata nel merito?

Perché il controllo preventivo del Commissario dello Stato era stato superato e le disposizioni non erano confluite nella legge promulgata: il ricorso è quindi divenuto improcedibile.

Le norme sull’amianto sono state cancellate?

No: la Corte non le ha esaminate nel merito. La vicenda riguarda solo il superamento del vecchio meccanismo di controllo preventivo siciliano.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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