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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul marchio collettivo agroalimentare della Regione Sardegna. Dopo l’impugnazione del Governo, la Regione aveva modificato la legge eliminando i punti contestati e il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato vari articoli della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, in materia di agricoltura e sviluppo rurale, che istituivano un contrassegno e un marchio collettivo di qualità riservato alle imprese con sede legale in Sardegna, con la dicitura «Prodotto in Sardegna». Secondo l’Avvocatura dello Stato, una marcatura che lega la qualità alla provenienza territoriale restringe la libera circolazione delle merci.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso le questioni in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera r), e all’art. 120, primo comma, della Costituzione, nonché allo Statuto speciale per la Sardegna, lamentando il contrasto con i vincoli europei sulla libera circolazione delle merci e con la competenza statale in materia di opere dell’ingegno.

La decisione della Corte

Nelle more del giudizio la legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 aveva abrogato e modificato le norme impugnate (tra cui il contrassegno e la limitazione alle imprese con sede in Sardegna). Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e, non essendosi costituita la Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

Il principio

Quando la norma impugnata viene modificata o abrogata e il ricorrente rinuncia, in assenza di costituzione della parte resistente la rinuncia determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito della questione.

Domande e risposte

La Corte ha detto se il marchio «Prodotto in Sardegna» era legittimo?

No. Il processo si è estinto per rinuncia del Governo dopo le modifiche regionali, quindi non c’è stata alcuna decisione di merito sulla legittimità del marchio.

Perché il Governo ha rinunciato?

Perché la Regione, con una legge successiva, aveva abrogato il contrassegno e soppresso la riserva del marchio alle sole imprese con sede in Sardegna, facendo venire meno l’interesse al ricorso.

Cosa significa «processo estinto»?

Significa che il giudizio si chiude senza esame del merito: la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, comporta l’estinzione ai sensi delle norme integrative.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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