Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Torre Annunziata contro la Camera dei deputati in tema di insindacabilità delle opinioni di un parlamentare. Il ricorso non è stato esaminato nel merito per ragioni processuali.
Di cosa si tratta
Un Tribunale stava processando un deputato per diffamazione, per frasi pronunciate in una trasmissione televisiva contro un ex sindaco. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni erano insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost.; il giudice, ritenendo assente il necessario «nesso funzionale» con l’attività parlamentare, ha sollevato conflitto per far annullare quella delibera.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava la deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudizio era promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata nei confronti della Camera dei deputati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione. La pronuncia si è arrestata su un profilo processuale, senza affrontare il merito della questione sull’insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra il giudice e la Camera sull’insindacabilità parlamentare presuppone il rigoroso rispetto dei requisiti processuali del giudizio: in difetto, la Corte dichiara improcedibile il ricorso senza pronunciarsi sul merito.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Perché era nato un conflitto tra il giudice e la Camera?
Perché la Camera aveva ritenuto coperte dall’insindacabilità le frasi del deputato, mentre il giudice riteneva mancasse il «nesso funzionale» con l’attività parlamentare necessario per applicare la garanzia.
Cosa significa che il ricorso è «improcedibile»?
Che la Corte non ha potuto esaminare il merito a causa di un ostacolo processuale: la delibera della Camera non è stata né annullata né confermata.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, oggetto del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.