Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Tivoli perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma impugnata sul canone dei contratti di locazione non registrati era stata già dichiarata illegittima (sentenza n. 50 del 2014) ed era intervenuta una disciplina transitoria di salvezza.

Di cosa si tratta

In un giudizio di sfratto per morosità, l’intimato eccepiva la nullità del contratto non registrato e chiedeva l’applicazione del canone ridotto previsto dalla normativa sul federalismo fiscale municipale. Il Tribunale di Tivoli dubitava della legittimità di quella norma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale), in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Tivoli, Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo: con la sentenza n. 50 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, e una norma sopravvenuta (d.l. n. 47 del 2014) aveva fatto salvi in via transitoria gli effetti dei contratti registrati in base a quelle disposizioni; il rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza.

Il principio

Se la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima e una disciplina transitoria ne regola gli effetti pregressi, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché verifichi se il dubbio di costituzionalità conservi attuale rilevanza.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché la norma censurata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 50 del 2014, prima della decisione su questa ordinanza.

Cosa prevedeva la disciplina sopravvenuta?

Faceva salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti e i rapporti sorti sui contratti registrati ai sensi delle norme poi dichiarate incostituzionali.

Cosa deve fare ora il giudice?

Riesaminare se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante per la decisione del giudizio, alla luce del nuovo quadro normativo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.