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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione con cui la Regione Marche contestava le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulle spese per il personale: il ricorso era privo dei presupposti per la decisione nel merito.
Di cosa si tratta
La Ragioneria generale dello Stato aveva disposto ed eseguito presso la Regione Marche una verifica amministrativo-contabile sulle spese per il personale, trasmettendone poi i risultati. La Regione riteneva lese le proprie attribuzioni costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Marche contro le note del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 settembre 2013 e del 14 aprile 2014 e la relazione allegata, relative alla verifica amministrativo-contabile sulle spese per il personale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
Anche in questo caso il conflitto di attribuzione tra enti richiede un atto attualmente e concretamente lesivo delle competenze regionali: in difetto dei presupposti del giudizio, il conflitto va dichiarato inammissibile, in linea con quanto deciso per analoga vicenda relativa alla Regione Liguria.
Domande e risposte
Qual era l’oggetto del conflitto?
Le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulle spese per il personale della Regione Marche, ritenute dalla Regione invasive delle proprie attribuzioni.
Perchè il conflitto è stato dichiarato inammissibile?
Perchè mancavano i presupposti processuali e la lesività concreta e attuale delle competenze regionali necessari perchè la Corte potesse decidere nel merito.
La decisione è simile ad altre dello stesso periodo?
Sì: la Corte ha deciso in modo analogo un conflitto sostanzialmente identico promosso dalla Regione Liguria (sentenza n. 86 del 2015).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale, evocata a fondamento del conflitto
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