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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 53 della legge n. 740 del 1970, che disciplina il trattamento economico del personale sanitario operante negli istituti di prevenzione e pena: la norma non viola i principi su uguaglianza, retribuzione e previdenza.

Di cosa si tratta

La controversia riguardava i medici che prestano servizio negli istituti penitenziari senza appartenere ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria. Il giudice del lavoro dubitava che il loro regime retributivo, fissato da una legge del 1970, fosse adeguato e conforme ai principi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina del compenso del personale sanitario penitenziario non contrasta con i parametri evocati relativi a uguaglianza, retribuzione proporzionata e tutela previdenziale.

Il principio

La determinazione legislativa del compenso di particolari categorie di personale sanitario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sè i principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di tutela previdenziale, quando resti entro limiti non manifestamente irragionevoli.

Domande e risposte

Chi sono i destinatari della norma esaminata?

I medici e il personale sanitario che operano negli istituti di prevenzione e pena pur non facendo parte dei ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria, il cui trattamento economico è regolato dalla legge n. 740 del 1970.

Che cosa contestava il giudice rimettente?

Riteneva che la disciplina del compenso potesse violare il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36) e la tutela previdenziale (art. 38), oltre al principio di uguaglianza (art. 3).

Che effetto ha una sentenza di «non fondatezza»?

La norma resta in vigore e continua ad applicarsi: la Corte ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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