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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 53 della legge n. 740 del 1970, che disciplina il trattamento economico del personale sanitario operante negli istituti di prevenzione e pena: la norma non viola i principi su uguaglianza, retribuzione e previdenza.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava i medici che prestano servizio negli istituti penitenziari senza appartenere ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria. Il giudice del lavoro dubitava che il loro regime retributivo, fissato da una legge del 1970, fosse adeguato e conforme ai principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina del compenso del personale sanitario penitenziario non contrasta con i parametri evocati relativi a uguaglianza, retribuzione proporzionata e tutela previdenziale.
Il principio
La determinazione legislativa del compenso di particolari categorie di personale sanitario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sè i principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di tutela previdenziale, quando resti entro limiti non manifestamente irragionevoli.
Domande e risposte
Chi sono i destinatari della norma esaminata?
I medici e il personale sanitario che operano negli istituti di prevenzione e pena pur non facendo parte dei ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria, il cui trattamento economico è regolato dalla legge n. 740 del 1970.
Che cosa contestava il giudice rimettente?
Riteneva che la disciplina del compenso potesse violare il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36) e la tutela previdenziale (art. 38), oltre al principio di uguaglianza (art. 3).
Che effetto ha una sentenza di «non fondatezza»?
La norma resta in vigore e continua ad applicarsi: la Corte ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato come parametro dal giudice
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale, invocata come parametro
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