La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

In una decisione di grande rilievo, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie deleghe della legge Madia (legge n. 124 del 2015) nella parte in cui prevedevano solo il parere, anziché l’intesa in sede di Conferenza, su materie che coinvolgono competenze regionali, in violazione del principio di leale collaborazione.

Di cosa si tratta

La legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia) conteneva numerose deleghe al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (dirigenza pubblica, lavoro alle dipendenze delle p.a., partecipate, servizi pubblici locali, ecc.). Per l’adozione dei decreti delegati era previsto, in vari casi, il semplice parere della Conferenza unificata.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto aveva promosso, in via principale, questioni di legittimità costituzionale di disposizioni degli artt. 1, 11, 16, 17, 18, 19 e 23 della legge n. 124 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117 (secondo, terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni di delega (artt. 11, 17, 18 e 19) nella parte in cui prevedevano l’acquisizione del parere, anziché dell’intesa in sede di Conferenza, sui decreti attuativi incidenti su materie di competenza regionale; ha dichiarato inammissibile la questione sugli artt. 1 e 23 in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 1, in riferimento a vari parametri.

Il principio

Quando le deleghe legislative incidono in modo inscindibile su materie di competenza statale e regionale, il principio di leale collaborazione impone il modulo dell’intesa in sede di Conferenza, e non il semplice parere: la mancata previsione dell’intesa rende illegittime le relative disposizioni.

Domande e risposte

Perché questa decisione è così importante?

Perché ha esteso il principio di leale collaborazione al procedimento di delega legislativa, imponendo l’intesa con le Regioni quando le materie coinvolte sono intrecciate tra competenze statali e regionali.

Cosa cambia tra «parere» e «intesa»?

Il parere è un’opinione non vincolante, mentre l’intesa richiede un vero accordo: la Corte ha imposto l’intesa nelle materie in cui le competenze statali e regionali sono inscindibili.

I decreti già adottati erano automaticamente nulli?

La Corte ha precisato che la pronuncia riguarda le disposizioni di delega; gli effetti sui decreti già emanati andavano valutati alla luce della concreta disciplina, senza automatica caducazione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.