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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 4 della legge n. 78 del 1983, in materia di indennità operative del personale militare, sollevata dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
La normativa sulle indennità operative del personale militare stabilisce i criteri per il loro aggiornamento. Alcuni militari avevano contestato la disciplina davanti al TAR Calabria, che ne ha rimesso la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sollevato dal TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 78 del 1983.
Il principio
La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina delle indennità militari, per ragioni di carattere processuale.
Domande e risposte
Cosa riguardava la norma impugnata?
L’art. 4 della legge n. 78 del 1983 sulle indennità operative del personale militare.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza), 36 (retribuzione proporzionata) e 97 (buon andamento) della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, tra i parametri invocati
- Art. 36 della Costituzione — Diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
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