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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 529 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 529 c.p.p. riguarda la sentenza con cui il giudice dichiara di «non doversi procedere» quando manca una condizione di procedibilità. Il Tribunale di Brindisi ne dubitava la legittimità sotto vari profili.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in composizione monocratica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 c.p.p.
Il principio
La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della sentenza di non doversi procedere, per ragioni di carattere processuale.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 529 c.p.p.?
La sentenza di non doversi procedere, pronunciata quando manca una condizione di procedibilità dell’azione penale.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.
Chi aveva sollevato il dubbio?
Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili della persona, tra i parametri invocati
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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