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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina alla carta di soggiorno la concessione, agli stranieri regolarmente soggiornanti, della pensione e dell’indennità per i ciechi civili.

Di cosa si tratta

Alcune provvidenze assistenziali destinate ai ciechi civili erano riservate, per gli stranieri, ai soli titolari di carta di soggiorno (cioè di un permesso di lungo periodo con requisiti reddituali). Questo escludeva stranieri pur regolarmente presenti ma privi di quel titolo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione alla CEDU), sollevato dalla Corte d’appello di Bologna e dalla Corte di cassazione, sulla pensione e indennità per ciechi assoluti riservate ai titolari di carta di soggiorno.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti, della pensione per ciechi (legge n. 66 del 1962) e dell’indennità (legge n. 508 del 1988); ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione, per carenze di motivazione.

Il principio

È irragionevole e discriminatorio subordinare al possesso della carta di soggiorno l’erogazione di provvidenze assistenziali volte a far fronte a gravi situazioni di bisogno e di disabilità: tali prestazioni spettano agli stranieri legalmente soggiornanti a prescindere da quel titolo, a tutela della salute e dei diritti inviolabili della persona.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

Il requisito della carta di soggiorno come condizione, per gli stranieri regolarmente presenti, per ottenere la pensione e l’indennità per ciechi civili.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché introduceva una discriminazione irragionevole rispetto a provvidenze legate a gravi situazioni di bisogno e disabilità, lesiva degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.

Cosa cambia per gli stranieri regolarmente soggiornanti?

Possono accedere a quelle provvidenze anche senza la carta di soggiorno, a parità con i cittadini.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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