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La Corte dichiara illegittima la norma abruzzese che subordinava il contributo per il trasporto degli studenti disabili alla mera disponibilità finanziaria di bilancio: il diritto allo studio del disabile non può essere condizionato dalle scelte discrezionali sulle risorse.
Di cosa si tratta
Il diritto allo studio delle persone con disabilità richiede servizi essenziali come il trasporto scolastico. La legge abruzzese garantiva un contributo del 50% della spesa, ma solo «nei limiti della disponibilità finanziaria» determinata di anno in anno dal bilancio regionale, rendendo la prestazione incerta e aleatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 38 della Costituzione (e all’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), per aver condizionato il contributo alle sole disponibilità di bilancio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente all’inciso che subordinava il contributo ai «limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
Il principio
È il bilancio che deve adeguarsi alla garanzia dei diritti fondamentali, non il contrario: il diritto del disabile al trasporto scolastico, riconducibile all’art. 38 Cost., non può essere reso aleatorio dalla discrezionale disponibilità di risorse di bilancio.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma abruzzese?
Un contributo del 50% per il trasporto degli studenti disabili, ma solo nei limiti della disponibilità finanziaria annuale di bilancio.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché rendeva incerto e condizionato un diritto fondamentale, in contrasto con l’art. 38 Cost.
Qual è il principio affermato?
La garanzia dei diritti fondamentali non può essere subordinata alla discrezionale disponibilità di bilancio.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — parametro su cui si fonda la decisione, a tutela del diritto allo studio del disabile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.