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La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 14 della legge n. 28 del 1999, norma di interpretazione autentica in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.
Di cosa si tratta
Una norma di «interpretazione autentica» chiarisce con effetto retroattivo il significato di una legge precedente. La Commissione tributaria di Padova dubitava che questa tecnica, applicata a una norma sull’accertamento dei redditi, violasse principi costituzionali in materia fiscale e di separazione dei poteri.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, di interpretazione autentica dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni: la norma di interpretazione autentica non viola i parametri costituzionali invocati.
Il principio
Le leggi di interpretazione autentica, anche in materia tributaria, sono legittime quando si limitano a chiarire un significato già ricavabile dalla norma interpretata, senza violare il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) né le prerogative della funzione giurisdizionale.
Domande e risposte
Cos’è una norma di interpretazione autentica?
È una legge che chiarisce con efficacia retroattiva il significato di una norma precedente.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni: la norma tributaria contestata è legittima.
Quali principi erano in gioco?
Uguaglianza, capacità contributiva e indipendenza della funzione giurisdizionale (artt. 3, 53, 101, 102 e 108 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, tra i parametri invocati
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva, rilevante per la materia tributaria
- Art. 101 della Costituzione — Soggezione del giudice soltanto alla legge
- Art. 102 della Costituzione — Esercizio della funzione giurisdizionale
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