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Con la sentenza n. 175 del 2016 la Corte costituzionale dichiara in parte illegittima la legge della Regione Puglia che ampliava, rispetto alla normativa statale, i beneficiari e i permessi del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia: la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e previdenza.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia, con una legge sulla cultura della legalità, aveva disciplinato il collocamento obbligatorio delle vittime della mafia e del terrorismo estendendo i beneficiari (conviventi e genitori) e prevedendo permessi retribuiti. Il Governo aveva impugnato tali disposizioni perché difformi dalla legge statale di riferimento.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 7 (commi 1, 3 e 5) e 8 (commi 1 e 3) della legge Regione Puglia n. 12 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione (ordinamento civile e previdenza sociale). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara illegittimo l’art. 7, comma 3, nella parte in cui includeva conviventi e genitori tra i beneficiari, e l’art. 8, commi 1 e 3, sui permessi retribuiti e i loro riflessi previdenziali, perché invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e previdenza sociale. Dichiara invece non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 7, commi 1 e 5.
Il principio
La disciplina del rapporto di lavoro e del collocamento obbligatorio, compresi i beneficiari, i permessi e i loro riflessi previdenziali, rientra nelle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» di competenza esclusiva statale; la Regione non può ampliarne autonomamente la platea o i benefici.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sulla legge pugliese?
Ha dichiarato illegittime le parti che ampliavano i beneficiari del collocamento obbligatorio (conviventi e genitori) e introducevano permessi retribuiti con riflessi previdenziali, salvando invece altre disposizioni nei sensi indicati in motivazione.
Perché la Regione non poteva intervenire?
Perché la disciplina del rapporto di lavoro e del collocamento obbligatorio appartiene alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», riservate dall’art. 117 Cost. alla competenza esclusiva dello Stato.
Restano tutelate le vittime della mafia?
Sì: resta ferma la disciplina statale sul collocamento obbligatorio; viene meno solo l’ampliamento, non previsto dalla legge nazionale, introdotto dalla Regione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze: ordinamento civile e previdenza sociale spettano allo Stato
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, invocato per le disparità tra beneficiari su base regionale
- Art. 97 della Costituzione — concorso pubblico e buon andamento, richiamati per le modalità di assunzione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.