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Con la sentenza n. 174 del 2016 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che riduceva automaticamente la pensione di reversibilità quando il matrimonio era stato contratto da persona ultrasettantenne con un coniuge più giovane di oltre vent’anni: una presunzione assoluta di matrimonio «di comodo» che la Corte giudica irragionevole.
Di cosa si tratta
La norma colpiva i coniugi superstiti che avevano sposato un partner già anziano e molto più vecchio, riducendo la reversibilità in proporzione agli anni di matrimonio mancanti rispetto a dieci. Una vedova si era vista decurtare la pensione e aveva fatto causa all’INPS; la Corte dei conti del Lazio ha sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 18, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui riduce la reversibilità per i matrimoni contratti da ultrasettantenni con divario di età superiore a vent’anni. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. La riduzione si fonda su una presunzione assoluta — che quei matrimoni siano diretti solo a ottenere la pensione — basata su elementi (età e differenza anagrafica) che non hanno ragionevole correlazione con un intento fraudolento, e che comprime irragionevolmente la tutela del coniuge superstite.
Il principio
È costituzionalmente illegittima la norma che, sulla base di una presunzione assoluta fondata sull’età degli sposi e sul divario anagrafico, riduce automaticamente la pensione di reversibilità: tale automatismo, sganciato da ogni verifica del caso concreto, viola i principi di ragionevolezza e di tutela del coniuge superstite.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittima la norma che riduceva la pensione di reversibilità per i matrimoni contratti da chi aveva più di settant’anni con un coniuge più giovane di oltre vent’anni.
Perché la norma è stata cancellata?
Perché si basava su una presunzione assoluta, secondo cui quei matrimoni servivano solo a ottenere la pensione: una presunzione irragionevole, che non ammetteva prova contraria e colpiva il coniuge superstite a prescindere dal caso concreto.
Cosa cambia per chi si trovava in quella situazione?
La decurtazione automatica viene meno: la pensione di reversibilità non può più essere ridotta solo in base all’età degli sposi e alla differenza anagrafica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dalla presunzione assoluta
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia e delle scelte matrimoniali
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale del coniuge superstite
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.