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Con la sentenza n. 176 del 2016 la Corte costituzionale respinge le censure della Regione Veneto contro la norma della legge di stabilità 2015 che, nel riordino delle Province, demanda agli enti di area vasta l’uso di forme di lavoro a tempo parziale per il personale in soprannumero: in parte inammissibili, in parte non fondate.
Di cosa si tratta
Nel processo di riordino delle Province, la legge di stabilità 2015 prevedeva che, se il personale non fosse stato ricollocato entro fine 2016, gli enti di area vasta definissero criteri e tempi per ricorrere al part-time del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. La Regione Veneto aveva impugnato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. e non fondate quelle relative agli altri parametri. La disciplina, transitoria e finalizzata a gestire il personale in soprannumero, rientra nelle competenze statali e non lede l’autonomia regionale né gli altri parametri invocati.
Il principio
Le misure transitorie statali per la gestione del personale in soprannumero degli enti di area vasta, nell’ambito del riordino delle Province, non eccedono le competenze dello Stato né ledono l’autonomia regionale, costituendo regolazione di un processo straordinario di ricollocazione.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Ha respinto le censure della Regione Veneto: in parte le ha dichiarate inammissibili (artt. 3 e 35 Cost.), in parte non fondate, salvando quindi la norma sul part-time del personale degli enti di area vasta.
Cosa prevedeva la norma impugnata?
Che, se entro il 31 dicembre 2016 il personale provinciale non fosse stato ricollocato, gli enti di area vasta definissero criteri e tempi per ricorrere al lavoro a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.
La norma lede l’autonomia delle Regioni?
Secondo la Corte no: si tratta di una disciplina transitoria e straordinaria, riconducibile alle competenze statali, che non comprime illegittimamente l’autonomia regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro centrale del ricorso
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione nella gestione del personale
- Art. 114 della Costituzione — riconoscimento costituzionale degli enti di area vasta
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