Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara incostituzionale la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nella parte in cui prevedeva componenti di nomina ministeriale, perché lede l’indipendenza dell’organo che decide sui ricorsi disciplinari.

Di cosa si tratta

Le decisioni disciplinari degli Ordini delle professioni sanitarie possono essere impugnate davanti a una Commissione centrale, organo a carattere giurisdizionale. La legge del 1946 prevedeva che alcuni componenti di tale Commissione fossero di derivazione ministeriale, sollevando dubbi sulla loro indipendenza.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alla composizione dell’organo disciplinare delle professioni sanitarie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, estendendo poi la pronuncia in via consequenziale anche alle altre lettere della disposizione che richiamavano tale nomina. È così assicurata l’indipendenza dell’organo che giudica sui ricorsi disciplinari.

Il principio

L’organo che decide in via giurisdizionale sui ricorsi disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie deve essere indipendente: la presenza di componenti di nomina ministeriale ne compromette l’indipendenza e l’imparzialità, in contrasto con i principi costituzionali sul giudice.

Domande e risposte

Quale organo era coinvolto?

La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini.

Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

La parte della disciplina che prevedeva componenti di derivazione ministeriale, perché incompatibile con l’indipendenza dell’organo giudicante.

Cos’è la declaratoria consequenziale?

È l’estensione dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, alle altre previsioni della norma collegate alla stessa nomina ministeriale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.