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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario: il rimedio risarcitorio per chi ha subito una detenzione contraria all’art. 3 CEDU si applica, mediante interpretazione, anche al condannato all’ergastolo.

Di cosa si tratta

Un detenuto condannato all’ergastolo, che aveva subito condizioni detentive contrarie al divieto di trattamenti inumani, chiedeva il ristoro previsto dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Il Magistrato di sorveglianza di Padova dubitava che la norma escludesse l’ergastolano dal rimedio economico.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 35-ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 della CEDU. Giudice rimettente: il Magistrato di sorveglianza di Padova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, sul presupposto che la norma, correttamente interpretata, non esclude il condannato all’ergastolo che abbia già scontato una frazione di pena tale da rendere ammissibile la liberazione condizionale dal ristoro economico previsto dal comma 2 dell’art. 35-ter.

Il principio

L’art. 35-ter o.p. va interpretato in modo conforme a Costituzione e CEDU: anche il condannato all’ergastolo ha diritto al ristoro per la detenzione contraria all’art. 3 CEDU, secondo i rimedi previsti dalla norma.

Domande e risposte

Che cos’è il rimedio dell’art. 35-ter o.p.?

È il rimedio risarcitorio introdotto nel 2014 a favore dei detenuti che hanno subito condizioni di detenzione contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU).

L’ergastolano è escluso da questo rimedio?

No: la Corte ha chiarito che, interpretata correttamente, la norma non esclude il condannato all’ergastolo dal ristoro economico.

Perché la questione è stata dichiarata non fondata?

Perché il dubbio del giudice poteva essere superato con un’interpretazione costituzionalmente orientata, senza bisogno di dichiarare illegittima la norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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