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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte respinge in gran parte le censure della Regione Veneto contro i tagli alla spesa di Province e Città metropolitane previsti dalla legge di stabilità 2015: questioni in parte inammissibili, in parte non fondate.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva impugnato le disposizioni della legge di stabilità 2015 che imponevano a Province e Città metropolitane un consistente concorso al contenimento della spesa pubblica, con riduzioni progressive della spesa corrente, ritenendole lesive dell’autonomia degli enti territoriali.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 5, 117 e 119 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate (anche «nei sensi di cui in motivazione») le questioni sull’art. 1, commi 418, 419 e 451, della legge n. 190 del 2014, salvando l’impianto del concorso degli enti di area vasta al contenimento della spesa.

Il principio

Il legislatore statale può imporre a Province e Città metropolitane un concorso al contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dell’autonomia finanziaria garantita dall’art. 119 Cost., purché le misure siano coerenti con il coordinamento della finanza pubblica.

Domande e risposte

Che cosa imponeva la norma impugnata?

Un concorso di Province e Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, con riduzioni progressive della spesa corrente per gli anni successivi.

Perché la Regione Veneto ha impugnato la norma?

Perché riteneva che i tagli imposti agli enti di area vasta ledessero la loro autonomia finanziaria e i principi costituzionali sull’autonomia degli enti territoriali.

Come si è conclusa la decisione?

La Corte ha respinto in gran parte le censure, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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