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Dopo l’abrogazione della legge regionale impugnata e la rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione, la Corte dichiara semplicemente estinto il processo, senza decidere nel merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2011 sulle provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico. Nel corso del giudizio la legge regionale è stata abrogata e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3; 5, commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b), e 9 della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2011, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 41, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e allo Statuto speciale della Sardegna. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso, anche a seguito dell’abrogazione dell’intera legge regionale, e la Regione autonoma della Sardegna aveva accettato la rinuncia: nel giudizio in via principale ciò determina l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente costituita determina l’estinzione del processo (art. 23 delle norme integrative).
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso se la legge fosse legittima?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia; inoltre la legge impugnata era stata nel frattempo abrogata.
Che cos’è il giudizio «in via principale»?
È il giudizio promosso direttamente da Stato o Regioni contro una legge dell’altro ente, senza che vi sia un processo in corso davanti a un giudice comune.
L’estinzione del processo significa che la legge era valida?
No: la Corte non ha valutato il merito. Il processo si chiude per la rinuncia accettata, a prescindere dalla fondatezza delle censure.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri evocati
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, tra i parametri evocati
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 120 della Costituzione — divieto di ostacoli alla libera circolazione
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