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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge urbanistica sarda: incostituzionale l’art. 20 limitatamente alle parole «e paesaggistici», perché sottraeva la tutela del paesaggio alla competenza statale. Non fondate, nei sensi di motivazione, le altre questioni; estinto il processo per la parte abrogata.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato diverse norme della legge urbanistica della Regione Sardegna in tema di interventi sul patrimonio edilizio esistente, semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche e sviluppo turistico, ritenendole lesive della tutela del paesaggio e dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera f), 18, 20 e 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, in riferimento agli artt. 9, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), e 118, terzo comma, della Costituzione, oltre che per eccesso dalle competenze dello Statuto speciale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, limitatamente alle parole «e paesaggistici»; ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18; ha dichiarato estinto il processo sull’art. 23, commi 6 e 7, per rinuncia conseguente all’abrogazione regionale.
Il principio
La tutela del paesaggio è affidata in via primaria allo Stato (artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione, anche ad autonomia speciale, non può sottrarre alla disciplina statale i profili paesaggistici degli interventi sul territorio.
Domande e risposte
Cosa ha colpito esattamente la Corte?
L’art. 20 della legge sarda, ma solo nella parte costituita dalle parole «e paesaggistici», che invadevano la competenza statale sul paesaggio.
Le altre norme sono state annullate?
No: le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18 sono state ritenute non fondate nei sensi della motivazione.
Perché il processo è stato in parte estinto?
Perché l’art. 23, commi 6 e 7, era stato abrogato dalla Regione e lo Stato aveva rinunciato a quella parte del ricorso.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — Parametro: tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
- Art. 117 della Costituzione — Parametro: competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s).
- Art. 118 della Costituzione — Parametro: principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni amministrative.
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