Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana di contabilità: incostituzionale l’art. 18, comma 1, perché non fissava un termine certo per presentare la legge di bilancio in rapporto a quello statale, e l’art. 23. Salve le altre norme, ricondotte all’armonizzazione dei sistemi contabili.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Toscana sulla programmazione economico-finanziaria e sulle procedure contabili, ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011 e alla legge n. 243 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, nella parte in cui non prevedeva che la proposta di legge di bilancio (e quelle collegate) fosse presentata non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, e dell’art. 23; ha dichiarato non fondate le restanti questioni (artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1, lettera g).
Il principio
La materia contabile rientra nell’armonizzazione dei sistemi contabili riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): le Regioni devono allineare i tempi della propria sessione di bilancio a quelli statali, garantendo coordinamento e coerenza temporale con il bilancio dello Stato.
Domande e risposte
Perché l’art. 18, comma 1, è stato dichiarato illegittimo?
Perché non fissava un termine certo – non oltre trenta giorni dal disegno di bilancio statale – per presentare la proposta di legge di bilancio regionale.
Di chi è la competenza sull’armonizzazione dei bilanci?
È riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Le altre norme della legge toscana sono state salvate?
Sì: le restanti disposizioni impugnate sono state ritenute non fondate, in quanto compatibili con la disciplina statale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Parametro: equilibrio e copertura di bilancio.
- Art. 97 della Costituzione — Parametro: buon andamento e equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 117 della Costituzione — Parametro: competenza esclusiva statale sull’armonizzazione dei sistemi contabili (art. 117, secondo comma, lettera e).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.