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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana di contabilità: incostituzionale l’art. 18, comma 1, perché non fissava un termine certo per presentare la legge di bilancio in rapporto a quello statale, e l’art. 23. Salve le altre norme, ricondotte all’armonizzazione dei sistemi contabili.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Toscana sulla programmazione economico-finanziaria e sulle procedure contabili, ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011 e alla legge n. 243 del 2012.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, nella parte in cui non prevedeva che la proposta di legge di bilancio (e quelle collegate) fosse presentata non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, e dell’art. 23; ha dichiarato non fondate le restanti questioni (artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1, lettera g).

Il principio

La materia contabile rientra nell’armonizzazione dei sistemi contabili riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): le Regioni devono allineare i tempi della propria sessione di bilancio a quelli statali, garantendo coordinamento e coerenza temporale con il bilancio dello Stato.

Domande e risposte

Perché l’art. 18, comma 1, è stato dichiarato illegittimo?

Perché non fissava un termine certo – non oltre trenta giorni dal disegno di bilancio statale – per presentare la proposta di legge di bilancio regionale.

Di chi è la competenza sull’armonizzazione dei bilanci?

È riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Le altre norme della legge toscana sono state salvate?

Sì: le restanti disposizioni impugnate sono state ritenute non fondate, in quanto compatibili con la disciplina statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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