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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro il comma 609 della legge di stabilità 2015. Le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.
Di cosa si tratta
Il comma 609, lettera a), dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) interveniva sull’organizzazione dei servizi pubblici locali. La Regione Veneto l’ha impugnato lamentando una lesione delle proprie competenze e dell’autonomia organizzativa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 609, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, promosso dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 2, dello Statuto del Veneto.
La decisione della Corte
Con la sentenza n. 160 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 609, lettera a), della legge n. 190 del 2014, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione.
Il principio
Le disposizioni statali sull’organizzazione dei servizi pubblici locali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e non comprimono illegittimamente l’autonomia regionale.
Domande e risposte
Che cosa disciplinava il comma 609 contestato?
Interveniva sull’organizzazione dei servizi pubblici locali, materia di rilievo per il riparto Stato-Regioni.
Chi aveva sollevato la questione?
La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro la legge di stabilità 2015.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, confermando la legittimità della disposizione statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — parametro sull’allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 123 della Costituzione — parametro sull’autonomia statutaria della Regione
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