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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre, riservando a separate pronunce le ulteriori. Le disposizioni impugnate restano in vigore.

Di cosa si tratta

I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) contenevano misure di finanza pubblica che incidevano sull’organizzazione e sulle risorse degli enti territoriali. Diverse Regioni (Veneto, Puglia, Campania e altre) le hanno impugnate.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 35, 81, sesto comma, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La decisione della Corte

Con la sentenza n. 159 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sui commi 421, 422, 423 e 427 promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 421 promossa dalla Regione Puglia; 3) dichiarato non fondate le questioni promosse da più Regioni in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.

Il principio

Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica e di riorganizzazione degli enti territoriali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze e i vincoli costituzionali di bilancio; le censure prive di adeguata motivazione sono inammissibili.

Domande e risposte

Quali disposizioni erano contestate?

I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, in materia di finanza pubblica ed enti territoriali.

Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento?

No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

Perché i giudizi sono stati riuniti?

Perché più Regioni avevano impugnato le stesse norme, e la Corte ha trattato i ricorsi congiuntamente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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