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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2015, impugnato dal Governo. La disposizione regionale è stata quindi ritenuta legittima.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2015 conteneva disposizioni urgenti di proroga di termini e altre misure. Il Governo ha impugnato l’art. 8, ritenendo che violasse i principi statali in una materia di competenza concorrente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alle materie di legislazione concorrente.
La decisione della Corte
Con la sentenza n. 161 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2015, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Il principio
Nelle materie di legislazione concorrente la legge regionale è legittima quando si mantiene nell’ambito dei principi fondamentali fissati dallo Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, senza invaderne la sfera riservata.
Domande e risposte
Di che cosa trattava la legge regionale abruzzese?
Di proroga di termini e altre disposizioni urgenti adottate dalla Regione Abruzzo.
Perché il Governo l’aveva impugnata?
Perché riteneva che l’art. 8 contrastasse con i principi statali nelle materie di competenza concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost.
Qual è stato l’esito?
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, confermando la legittimità della disposizione regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze nelle materie di legislazione concorrente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.