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La Corte costituzionale, riuniti i giudizi promossi da più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato cessata la materia del contendere su una questione, inammissibili alcune censure e non fondate le altre. Ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 122, 123 e 124 dell’art. 1, conteneva disposizioni di finanza pubblica che incidevano sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Diverse Regioni (Puglia, Sicilia, Campania e altre) l’hanno impugnata lamentando lesioni della propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 81, sesto comma, 117, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in relazione alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
La decisione della Corte
Con la sentenza n. 155 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione sul comma 122 promossa dalla Regione Puglia; 2) dichiarato inammissibili le questioni sui commi 122, 123 e 124 promosse dalla Regione siciliana; 3) dichiarato non fondata la questione sul comma 122 promossa dalla Regione Campania; 4) dichiarato non fondate le ulteriori questioni sui medesimi commi.
Il principio
Le disposizioni statali di coordinamento della finanza pubblica, anche quando incidono sulle risorse regionali, sono legittime se rispettano il riparto di competenze e i vincoli di bilancio costituzionali; il sopravvenire di modifiche normative può far cessare la materia del contendere.
Domande e risposte
Perché più Regioni hanno impugnato la stessa legge?
Perché le disposizioni di finanza pubblica della legge di stabilità 2015 incidevano sull’autonomia finanziaria di più enti, che hanno proposto ricorsi poi riuniti.
Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per fatti sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere e la Corte chiude la questione senza pronunciarsi sul merito.
Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento delle norme?
No: le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro sull’equilibrio di bilancio invocato dalle Regioni
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze legislative
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria delle Regioni
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