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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata n. 4 del 2015, nelle parti relative ai termini in materia di energia e all’eliminazione progressiva degli inceneritori. Ha invece respinto le altre censure del Governo.

Di cosa si tratta

La legge regionale della Basilicata n. 4 del 2015 (collegato alla legge di stabilità regionale) conteneva disposizioni in materia di energia e di gestione dei rifiuti. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune previsioni invadessero competenze statali o violassero principi di buon andamento e coordinamento.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati vari articoli della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, tra l’altro, agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. In particolare erano censurati l’art. 29 (termini per intese ed enti locali in materia di energia) e l’art. 47, comma 4 (eliminazione progressiva degli inceneritori).

La decisione della Corte

Con la sentenza n. 154 del 2016 la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 nella parte sui termini per l’intesa regionale e per il parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia; 2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, limitatamente alla parte sull’eliminazione progressiva degli inceneritori; 3) dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 27, 28 e 30.

Il principio

La Regione non può, con propria legge, fissare termini o obiettivi che si pongano in contrasto con la disciplina statale di principio in materia di energia e di gestione dei rifiuti, né invadere ambiti riservati alla competenza dello Stato; restano invece legittime le previsioni che rispettano il riparto costituzionale delle competenze.

Domande e risposte

Quali parti della legge regionale sono state annullate?

Le previsioni dell’art. 29 sui termini per l’intesa in materia di energia e quella dell’art. 47, comma 4, sull’eliminazione progressiva degli inceneritori.

Tutte le censure del Governo sono state accolte?

No: le questioni su altri articoli (27, 28 e 30) sono state dichiarate non fondate.

Perché energia e rifiuti sono materie delicate per il riparto Stato-Regioni?

Perché coinvolgono competenze concorrenti e principi statali che la legge regionale deve rispettare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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