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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per il restante profilo, inammissibile la questione sollevata dalla Regione Campania contro l’art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015 (decreto Taranto), in tema di rivalsa statale sulle amministrazioni responsabili delle condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Di cosa si tratta

Quando l’Italia è condannata dalla Corte di giustizia UE per violazioni imputabili anche alle Regioni, lo Stato anticipa il pagamento e poi si rivale sulle amministrazioni responsabili. La norma impugnata, nella formulazione originaria, prevedeva la rivalsa «sentite» le amministrazioni interessate, una forma di coinvolgimento ritenuta troppo debole dalla Regione Campania.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania ha impugnato l’art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, inserito in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015, in riferimento agli artt. 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, 119, 120, 121 e 123 della Costituzione, lamentando il coinvolgimento meramente consultivo delle Regioni nella procedura di rivalsa (intesa «debole») e l’uso di un emendamento disomogeneo in sede di conversione del decreto-legge.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle censure relative alla rivalsa, perchè nelle more del giudizio la norma è stata prima modificata (sostituendo «sentite» con «d’intesa con», soddisfacendo così la pretesa regionale) e poi integralmente sostituita, senza che la disposizione censurata avesse trovato applicazione nel breve periodo di vigenza. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 77 Cost. sull’omogeneità dell’emendamento.

Il principio

La sopravvenuta modifica della norma impugnata, satisfattiva delle pretese della ricorrente, unita alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere: il passaggio dalla mera consultazione («sentite») all’intesa («d’intesa con») soddisfa la richiesta di un più intenso coinvolgimento regionale.

Domande e risposte

Cosa è la rivalsa dello Stato sulle Regioni?

E’ il meccanismo per cui lo Stato, dopo aver pagato le condanne della Corte di giustizia UE, recupera le somme dalle amministrazioni (anche regionali) responsabili delle violazioni.

Perchè è cessata la materia del contendere?

Perchè la norma è stata modificata, sostituendo il coinvolgimento meramente consultivo delle Regioni con un’intesa, soddisfacendo la pretesa della Regione, e non aveva trovato applicazione nel breve periodo di vigenza.

Che differenza c’è tra intesa debole e intesa forte?

Nell’intesa debole la Regione è solo sentita e lo Stato può decidere unilateralmente; nell’intesa forte serve un accordo effettivo. La modifica della norma ha introdotto la formula «d’intesa con».

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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