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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, per il restante profilo, inammissibile la questione sollevata dalla Regione Campania contro l’art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015 (decreto Taranto), in tema di rivalsa statale sulle amministrazioni responsabili delle condanne della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Di cosa si tratta
Quando l’Italia è condannata dalla Corte di giustizia UE per violazioni imputabili anche alle Regioni, lo Stato anticipa il pagamento e poi si rivale sulle amministrazioni responsabili. La norma impugnata, nella formulazione originaria, prevedeva la rivalsa «sentite» le amministrazioni interessate, una forma di coinvolgimento ritenuta troppo debole dalla Regione Campania.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Campania ha impugnato l’art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, inserito in sede di conversione dalla legge n. 20 del 2015, in riferimento agli artt. 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, 119, 120, 121 e 123 della Costituzione, lamentando il coinvolgimento meramente consultivo delle Regioni nella procedura di rivalsa (intesa «debole») e l’uso di un emendamento disomogeneo in sede di conversione del decreto-legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle censure relative alla rivalsa, perchè nelle more del giudizio la norma è stata prima modificata (sostituendo «sentite» con «d’intesa con», soddisfacendo così la pretesa regionale) e poi integralmente sostituita, senza che la disposizione censurata avesse trovato applicazione nel breve periodo di vigenza. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 77 Cost. sull’omogeneità dell’emendamento.
Il principio
La sopravvenuta modifica della norma impugnata, satisfattiva delle pretese della ricorrente, unita alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere: il passaggio dalla mera consultazione («sentite») all’intesa («d’intesa con») soddisfa la richiesta di un più intenso coinvolgimento regionale.
Domande e risposte
Cosa è la rivalsa dello Stato sulle Regioni?
E’ il meccanismo per cui lo Stato, dopo aver pagato le condanne della Corte di giustizia UE, recupera le somme dalle amministrazioni (anche regionali) responsabili delle violazioni.
Perchè è cessata la materia del contendere?
Perchè la norma è stata modificata, sostituendo il coinvolgimento meramente consultivo delle Regioni con un’intesa, soddisfacendo la pretesa della Regione, e non aveva trovato applicazione nel breve periodo di vigenza.
Che differenza c’è tra intesa debole e intesa forte?
Nell’intesa debole la Regione è solo sentita e lo Stato può decidere unilateralmente; nell’intesa forte serve un accordo effettivo. La modifica della norma ha introdotto la formula «d’intesa con».
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma, sul coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale
- Art. 120 della Costituzione — leale collaborazione tra Stato e Regioni
- Art. 77 della Costituzione — invocato sull’omogeneità dell’emendamento in sede di conversione
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