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La Corte dichiara inammissibile la questione sotto il profilo dell’art. 97 Cost. e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni sollevate dalla Regione Veneto contro la riduzione di spesa per l’ammortamento dei mutui delle ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 359, della legge n. 190 del 2014) riduceva l’autorizzazione di spesa destinata a far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa. La Regione Veneto riteneva lesa la propria programmazione e l’equilibrio finanziario.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto denunciava la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (per l’incidenza retroattiva su impegni già assunti e la lesione dell’affidamento), degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. (competenze regionali sui servizi ferroviari di interesse regionale), dell’art. 119 Cost. (equilibrio finanziario regionale) e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., riservando a separate pronunce le altre questioni.
Il principio
La riduzione dell’autorizzazione di spesa statale destinata all’ammortamento dei mutui delle ferrovie in concessione, ove correttamente interpretata, non lede l’affidamento della Regione né le sue competenze costituzionali in materia di trasporto ferroviario regionale e di autonomia finanziaria.
Domande e risposte
Cosa riduceva la legge di stabilità 2015?
L’autorizzazione di spesa destinata a coprire gli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa.
Perché un profilo è stato dichiarato inammissibile?
La questione riferita all’art. 97 Cost. è stata dichiarata inammissibile; le altre sono state esaminate nel merito e respinte nei sensi di cui in motivazione.
Le competenze regionali sui trasporti sono state lese?
No: la Corte ha ritenuto non fondate le questioni relative alle competenze regionali e all’autonomia finanziaria della Regione Veneto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sulla ragionevolezza e sull’affidamento, per l’incidenza su impegni già assunti
- Art. 117 della Costituzione — richiamato quanto alle competenze regionali sui servizi ferroviari di interesse regionale
- Art. 119 della Costituzione — evocato a tutela dell’autonomia e dell’equilibrio finanziario regionale
- Art. 118 della Costituzione — invocato quanto all’allocazione delle funzioni amministrative
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