Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni della legge urbanistica della Regione Lombardia sui luoghi di culto, che subordinavano la realizzazione di nuovi edifici religiosi a requisiti e a una convenzione discriminatori: le norme regionali in materia di governo del territorio non possono comprimere la libertà di religione e l’uguaglianza tra confessioni.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva modificato la propria legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 2005) introducendo, per la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi, requisiti aggiuntivi e una convenzione obbligatoria con il Comune. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò queste norme ritenendole lesive della libertà di culto e del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri, giudice rimettente in via principale, ha impugnato gli artt. 70 e 72 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005, come modificati dalla l.r. n. 2 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 117 della Costituzione, lamentando una disciplina dei luoghi di culto idonea a discriminare le confessioni e a comprimere l’esercizio della libertà religiosa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni (in particolare i requisiti per l’accesso alla pianificazione e una convenzione con prescrizioni eccedenti), respingendo invece, nei sensi di motivazione, altre censure e dichiarandone alcune inammissibili. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione priva di potestà legislativa.

Il principio

La competenza regionale in materia di governo del territorio non può tradursi in limitazioni che incidano sulla libertà di culto e sull’eguaglianza delle confessioni religiose: la disciplina urbanistica dei luoghi di culto deve restare neutrale e non può introdurre ostacoli o discriminazioni nell’esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 8 e 19 Cost.

Domande e risposte

Cosa prevedevano le norme lombarde annullate?

Subordinavano la realizzazione di nuovi luoghi di culto a requisiti aggiuntivi e a una convenzione con il Comune, con prescrizioni ritenute eccedenti e potenzialmente discriminatorie.

Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?

Perché nei giudizi in via d’azione partecipano solo i soggetti titolari di potestà legislativa; gli altri possono tutelarsi con gli ordinari mezzi giurisdizionali.

La Regione può disciplinare i luoghi di culto?

Sì, nell’ambito del governo del territorio, ma senza comprimere la libertà religiosa né discriminare tra confessioni.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.