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Con l’ordinanza n. 100 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 42-bis del Testo unico espropriazioni, in tema di acquisizione «sanante» dei beni utilizzati dalla pubblica amministrazione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato rilevanza e termini delle censure.

Di cosa si tratta

L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 consente alla pubblica amministrazione, a determinate condizioni e con un atto motivato, di acquisire al proprio patrimonio un immobile già utilizzato per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido titolo, riconoscendo al proprietario un indennizzo.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lazio, sezione seconda, ha censurato l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU sul giusto processo), prospettando dubbi sull’istituto dell’acquisizione sanante.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, oltre all’impostazione delle censure, hanno impedito lo scrutinio nel merito della disciplina dell’acquisizione sanante.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve indicare in modo adeguato la rilevanza della questione e i termini esatti delle censure; in difetto, la questione sull’art. 42-bis del Testo unico espropriazioni è manifestamente inammissibile e la Corte non ne valuta il merito.

Domande e risposte

Cos’è l’acquisizione «sanante»?

È il meccanismo dell’art. 42-bis con cui la pubblica amministrazione può, con atto motivato e dietro indennizzo, acquisire al proprio patrimonio un immobile già utilizzato per fini pubblici senza un valido titolo di esproprio.

La Corte ha detto se l’art. 42-bis è legittimo?

No, in questa pronuncia: si è fermata alla manifesta inammissibilità per carenze dell’ordinanza di rimessione, senza valutare nel merito la conformità a Costituzione dell’istituto.

Perché era invocato l’art. 6 CEDU?

Come norma interposta rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., a garanzia del giusto processo e del rispetto dei beni; la Corte però non è entrata nel merito.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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