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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Brescia sull’art. 75 del Testo unico stupefacenti: la coltivazione di cannabis, anche se finalizzata all’uso personale, non è riconducibile al solo illecito amministrativo, ma rientra tra le condotte penalmente rilevanti. La scelta del legislatore non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Il Testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) «degrada» a illecito amministrativo (art. 75) alcune condotte finalizzate all’uso personale della sostanza, mentre punisce penalmente le condotte produttive, tra cui la coltivazione (art. 73). Si discuteva se la coltivazione per uso personale dovesse essere trattata come mero illecito amministrativo al pari della detenzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Brescia denunciava l’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non riconduce all’illecito amministrativo, accanto alle altre condotte per uso personale, anche la coltivazione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento a tutti i parametri evocati.
Il principio
Rientra nella discrezionalità non irragionevole del legislatore distinguere la coltivazione dalle altre condotte produttive ai fini del trattamento sanzionatorio: la coltivazione presenta caratteristiche proprie che giustificano un trattamento diverso rispetto alle condotte ricondotte al mero illecito amministrativo per uso personale, senza violare i princìpi di eguaglianza e di legalità penale.
Domande e risposte
La coltivazione di cannabis per uso personale è reato?
Secondo la decisione, la coltivazione non è ricondotta dall’art. 75 al mero illecito amministrativo: la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di trattarla diversamente dalle altre condotte per uso personale.
Quali articoli della Costituzione erano invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza), 13, secondo comma (libertà personale), 25, secondo comma (legalità penale) e 27, terzo comma (finalità della pena).
Qual è stato l’esito?
La questione è stata dichiarata non fondata: la disciplina è rimasta invariata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sull’eguaglianza e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio
- Art. 25 della Costituzione — richiamato quanto al principio di legalità in materia penale
- Art. 27 della Costituzione — evocato in relazione alla finalità rieducativa della pena
- Art. 13 della Costituzione — invocato a tutela della libertà personale
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