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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 99 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici introdotta dalla legge anticorruzione del 2012. La previa autorizzazione al deferimento ad arbitri non lede i diritti di difesa né l’autonomia negoziale.

Di cosa si tratta

La normativa censurata, contenuta nella legge n. 190 del 2012 e nel codice dei contratti pubblici del 2006, ha condizionato il ricorso all’arbitrato nelle controversie sui contratti pubblici a una preventiva e motivata autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, nell’ottica di prevenzione della corruzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio arbitrale di Palermo ha censurato l’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost.) e l’art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 come modificato (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost.), lamentando una compressione del diritto di difesa, dell’autonomia privata e delle garanzie di terzietà.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La scelta di subordinare il deferimento ad arbitri a un’autorizzazione preventiva risponde a finalità di interesse pubblico e di prevenzione della corruzione, rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa, l’autonomia negoziale o la funzione giurisdizionale.

Il principio

Il legislatore può legittimamente subordinare il ricorso all’arbitrato nei contratti pubblici a un’autorizzazione preventiva e motivata dell’amministrazione, a tutela dell’interesse pubblico e della prevenzione della corruzione, senza con ciò violare il diritto di difesa o l’autonomia privata.

Domande e risposte

L’arbitrato nei contratti pubblici è ancora possibile?

Sì, ma per i contratti pubblici occorre una preventiva e motivata autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione; la Corte ha ritenuto legittimo questo requisito.

Perché serve l’autorizzazione preventiva?

Per finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione: la legge n. 190 del 2012 ha voluto sottoporre a un controllo preventivo la scelta di rinunciare al giudice in favore degli arbitri.

Cosa significa «manifesta infondatezza»?

È una pronuncia con cui la Corte respinge la questione in forma semplificata, perché l’asserito contrasto con la Costituzione è palesemente insussistente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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