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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013, nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di DSGA già stipulati prima della sua entrata in vigore.
Di cosa si tratta
Un’assistente amministrativa del comparto scuola svolgeva, su incarico e con apposito contratto individuale, le mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), percependo la relativa indennità. La sopravvenuta legge di stabilità 2013 ridefiniva il criterio di calcolo del compenso, azzerando di fatto la retribuzione aggiuntiva già pattuita, pur restando l’obbligo di svolgere le mansioni superiori.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino, giudice del lavoro, sollevava la questione in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione alla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione), denunciando l’irragionevole applicazione retroattiva della nuova disciplina a contratti già in essere.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non esclude dalla propria applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di DSGA stipulati prima della sua entrata in vigore.
Il principio
È costituzionalmente illegittima la norma che, incidendo retroattivamente, azzera il compenso già pattuito per mansioni superiori effettivamente svolte sulla base di un contratto individuale anteriore, lasciando però immutato l’obbligo di prestare quelle mansioni: il lavoratore conserva il diritto al compenso concordato per la prestazione resa.
Domande e risposte
Chi sono i DSGA?
Sono i direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole; nel caso esaminato un’assistente amministrativa ne svolgeva le mansioni superiori su incarico.
Cosa cambiava la legge di stabilità 2013?
Ridefiniva il criterio di calcolo del compenso per le mansioni superiori, finendo per azzerare la retribuzione aggiuntiva già prevista nel contratto individuale stipulato prima della sua entrata in vigore.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui si applicava anche ai contratti già stipulati: chi aveva svolto le mansioni superiori in base a un contratto anteriore conserva il diritto al compenso pattuito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sulla ragionevolezza e parità di trattamento, leso dall’applicazione retroattiva
- Art. 117 della Costituzione — evocato in relazione alla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di lavoro
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