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La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di Bergamo sul termine per opporsi al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice. L’opposizione non è proponibile senza limiti di tempo: si applica il termine di trenta giorni del rito sommario di cognizione.
Di cosa si tratta
Con il d.lgs. n. 150 del 2011 il legislatore delegato ha ricondotto numerosi riti speciali a tre modelli processuali, attraendo l’opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia al rito sommario di cognizione. Era sorto il dubbio che, abrogato l’originario termine di venti giorni dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’opposizione fosse divenuta proponibile sine die.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti denunciavano la violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega) e, in via subordinata, degli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., muovendo dalla premessa che la riforma avesse soppresso ogni termine per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione, ritenendo erronea la premessa interpretativa: l’opposizione resta soggetta a un termine.
Il principio
Attratta l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia al rito sommario di cognizione, ad essa si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. Cade così la premessa di una impugnazione senza limiti di tempo e con essa il dubbio di eccesso di delega.
Domande e risposte
Entro quanto tempo si può opporre il decreto di liquidazione?
Entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, secondo il termine del rito sommario di cognizione (art. 702-quater cod. proc. civ.), e non sine die come si era ipotizzato.
Perché le questioni sono state respinte?
Perché muovevano da una premessa errata: la riforma non aveva soppresso ogni termine, ma aveva sostituito il vecchio termine di venti giorni con quello generale di trenta giorni del rito sommario.
Cosa vuol dire «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma è legittima a condizione di essere interpretata nel modo indicato dalla Corte, cioè con l’applicazione del termine di trenta giorni.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro principale: eccesso di delega legislativa lamentato dai rimettenti
- Art. 24 della Costituzione — evocato in via subordinata, a tutela del diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — richiamato quanto al giusto processo e alla ragionevole durata
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