Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 86 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro l’art. 42 del decreto «Sblocca Italia», riservando ad altre pronunce le ulteriori censure. Le doglianze regionali non erano sorrette da motivazione adeguata.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 133 del 2014 conteneva, all’art. 42, misure in materia di interventi pubblici. La Regione Veneto riteneva che tali disposizioni invadessero le proprie competenze e violassero diversi parametri costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del ricorso, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 42, per difetti di motivazione e per la genericità delle censure.

Il principio

Le censure di costituzionalità devono essere puntuali e adeguatamente argomentate: la genericità e l’assenza di una motivazione sufficiente sui singoli parametri comportano la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se l’art. 42 era legittimo?

No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esame nel merito.

Cosa significa che ha «riservato a separate pronunce»?

Che le altre questioni dello stesso ricorso del Veneto saranno decise con provvedimenti distinti.

Perché la questione è stata respinta?

Per manifesta inammissibilità dovuta a carenze e genericità della motivazione delle censure.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.