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Con l’ordinanza n. 86 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro l’art. 42 del decreto «Sblocca Italia», riservando ad altre pronunce le ulteriori censure. Le doglianze regionali non erano sorrette da motivazione adeguata.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 133 del 2014 conteneva, all’art. 42, misure in materia di interventi pubblici. La Regione Veneto riteneva che tali disposizioni invadessero le proprie competenze e violassero diversi parametri costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del ricorso, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 42, per difetti di motivazione e per la genericità delle censure.
Il principio
Le censure di costituzionalità devono essere puntuali e adeguatamente argomentate: la genericità e l’assenza di una motivazione sufficiente sui singoli parametri comportano la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
La Corte ha deciso se l’art. 42 era legittimo?
No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esame nel merito.
Cosa significa che ha «riservato a separate pronunce»?
Che le altre questioni dello stesso ricorso del Veneto saranno decise con provvedimenti distinti.
Perché la questione è stata respinta?
Per manifesta inammissibilità dovuta a carenze e genericità della motivazione delle censure.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro evocato.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarietà.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali.
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