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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 87 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 291 del codice di procedura penale, in materia di richiesta e applicazione delle misure cautelari personali. Il giudice rimettente puntava a un intervento estraneo ai poteri della Corte.

Di cosa si tratta

L’art. 291 del codice di procedura penale disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari personali: il pubblico ministero presenta la richiesta e il giudice decide con ordinanza motivata. La controversia riguardava i contenuti e le modalità di tale procedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Grosseto ha impugnato l’art. 291 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento richiesto avrebbe comportato una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, e non un esito costituzionalmente obbligato.

Il principio

Quando la pretesa del rimettente investe scelte discrezionali del legislatore o non individua una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 291 c.p.p.?

Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari personali, dalla richiesta del pubblico ministero all’ordinanza del giudice.

La Corte ha modificato la disciplina cautelare?

No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza intervenire sulla norma.

Quali principi erano invocati?

L’art. 3 (uguaglianza), l’art. 27, secondo comma (presunzione di non colpevolezza) e l’art. 111, secondo comma (giusto processo).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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