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Con l’ordinanza n. 87 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 291 del codice di procedura penale, in materia di richiesta e applicazione delle misure cautelari personali. Il giudice rimettente puntava a un intervento estraneo ai poteri della Corte.
Di cosa si tratta
L’art. 291 del codice di procedura penale disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari personali: il pubblico ministero presenta la richiesta e il giudice decide con ordinanza motivata. La controversia riguardava i contenuti e le modalità di tale procedimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Grosseto ha impugnato l’art. 291 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento richiesto avrebbe comportato una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, e non un esito costituzionalmente obbligato.
Il principio
Quando la pretesa del rimettente investe scelte discrezionali del legislatore o non individua una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 291 c.p.p.?
Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari personali, dalla richiesta del pubblico ministero all’ordinanza del giudice.
La Corte ha modificato la disciplina cautelare?
No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza intervenire sulla norma.
Quali principi erano invocati?
L’art. 3 (uguaglianza), l’art. 27, secondo comma (presunzione di non colpevolezza) e l’art. 111, secondo comma (giusto processo).
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, parametro evocato.
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza.
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