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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul divieto di gratuito patrocinio per gli enti non profit che esercitano attività economica, perché il giudice rimettente non ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti del beneficio.
Di cosa si tratta
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro possono accedere al patrocinio a spese dello Stato solo se, oltre a non perseguire fini di lucro, non esercitano attività economica. Un’associazione di volontariato si era vista negare il beneficio proprio per questa seconda condizione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 119, ultima parte, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte relativa alle parole «e non esercitano attività economica», in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, su sollevazione del TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte, pur riconoscendo la natura giurisdizionale del procedimento, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva esaminato solo il requisito dell’attività economica, senza verificare gli altri presupposti generali del beneficio (limiti di reddito e non manifesta infondatezza della pretesa), con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il principio
Quando una norma subordina l’applicazione a più condizioni concorrenti, il giudice rimettente deve verificare e motivare la sussistenza di ciascuna di esse: in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
A quali condizioni un ente non profit accede al gratuito patrocinio?
Deve non perseguire scopo di lucro, non esercitare attività economica e rispettare i limiti di reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il giudice rimettente non aveva verificato tutti i presupposti del beneficio, rendendo carente la motivazione sulla rilevanza.
La norma resta in vigore?
Sì: la pronuncia è di inammissibilità e non incide sulla validità della disposizione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — era invocato il diritto di azione e difesa dell’ente
- Art. 2 della Costituzione — si richiamava la tutela delle formazioni sociali
- Art. 3 della Costituzione — si lamentava una disparità di trattamento
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