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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro i tagli alla spesa previsti dalla legge di stabilità 2015, riservando ad altre pronunce le restanti censure.

Di cosa si tratta

La legge di stabilità 2015 ha imposto alle Regioni misure di contenimento della spesa pubblica. La Regione siciliana, dotata di autonomia finanziaria speciale, ha impugnato in via principale diverse di queste disposizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e alle norme dello Statuto della Regione siciliana, su ricorso della Regione siciliana.

La decisione della Corte

La Corte ha riservato a separate pronunce alcune questioni; ha dichiarato inammissibile la censura sull’art. 1, comma 415, e non fondate le questioni relative ai commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge n. 190 del 2014, ritenendo le misure di contenimento compatibili con l’autonomia finanziaria regionale e con i parametri evocati.

Il principio

Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa possono incidere anche sulle Regioni ad autonomia speciale, purché rispettino i limiti dell’equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto: nel caso di specie tali limiti non risultavano superati.

Domande e risposte

Chi aveva impugnato la legge di stabilità 2015?

La Regione siciliana, in via principale, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria speciale.

Qual è stato l’esito?

Una questione è stata dichiarata inammissibile, le altre esaminate sono state ritenute non fondate; ulteriori censure sono state riservate ad altre pronunce.

Le misure di contenimento valgono anche per le Regioni speciali?

Sì, nei limiti dell’equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria statutaria, che la Corte ha ritenuto rispettati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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