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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alle Regioni, e dell’art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui opera «a decorrere dall’anno 2014» anziché per il solo triennio 2014-2016; in parte dichiara estinto il processo, inammissibili e non fondate le altre questioni.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) imponeva alle Regioni riduzioni di spesa, tra cui tagli per beni e servizi e l’obbligo di contribuire al contenimento della finanza pubblica. La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno contestato la durata e l’ampiezza di tali vincoli, ritenendoli lesivi della loro autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione (oltre alle norme statutarie per Trento), in materia di coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, nella parte in cui si applica alle Regioni, e dell’art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014» anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»; ha dichiarato estinto il processo per Trento, inammissibili le questioni riferite all’art. 119, terzo e quarto comma, e non fondate le ulteriori questioni del Veneto.

Il principio

I vincoli statali di contenimento della spesa imposti alle Regioni nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica devono avere carattere transitorio e tendenzialmente temporaneo: una misura di riduzione concepita come permanente («a decorrere dal 2014») eccede i limiti del coordinamento finanziario e è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa imponevano le norme impugnate?

Riduzioni di spesa per le Regioni nell’ambito della spending review, in particolare con i tagli previsti dagli artt. 14 e 15 del d.l. n. 66 del 2014.

Perché l’art. 14 è stato dichiarato in parte illegittimo?

Perché il taglio era previsto «a decorrere dal 2014», cioè in modo permanente: la Corte lo ha limitato al triennio 2014-2016, in coerenza con la natura transitoria dei vincoli di coordinamento finanziario.

Quali parametri sono stati invocati?

Gli artt. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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