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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla retrodatazione della nomina dei consiglieri di Stato vincitori di concorso, per difetto di motivazione sull’interesse a ricorrere: la lesione lamentata dai magistrati provenienti dai TAR era solo eventuale.

Di cosa si tratta

L’art. 19, primo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982 stabilisce che i consiglieri di Stato vincitori di concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il concorso è indetto. Alcuni consiglieri di Stato provenienti per anzianità dai TAR lamentavano di essere «posposti» in ruolo rispetto ai vincitori di concorso, che maturano così un’anzianità anticipata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte sulla retrodatazione della nomina, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Richiamando la propria precedente sentenza n. 272 del 2008, ha rilevato che la deteriore collocazione in ruolo non rileva di per sé, ma solo se incide su provvedimenti fondati sulla posizione in ruolo. Nel caso concreto non era impugnato alcun provvedimento di questo tipo, sicché la lesione era solo eventuale e il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’interesse a ricorrere.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il rimettente dimostra un pregiudizio concreto e attuale: una lesione meramente eventuale, non collegata a un provvedimento applicativo, non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere.

Domande e risposte

La Corte ha detto che la retrodatazione è legittima?

No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile per carenza di motivazione sull’interesse a ricorrere.

Perché la lesione era solo «eventuale»?

Perché la diversa collocazione in ruolo rileva solo quando si traduce in un concreto provvedimento sfavorevole; nel caso esaminato non era impugnato alcun atto di questo tipo.

Che cosa significa «interesse a ricorrere»?

È la necessità che chi solleva la questione subisca un pregiudizio concreto e attuale dalla norma censurata: senza di esso la Corte non può decidere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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