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Con la sentenza n. 12 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Firenze in materia di decisione sulle domande civili nel processo penale.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda l’art. 538 del codice di procedura penale, che disciplina la decisione del giudice penale sulle domande civili proposte dalla parte civile: in particolare il rapporto tra condanna penale e statuizioni a favore del danneggiato dal reato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dubitando della conformità della disciplina ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p., ritenendo la disciplina conforme ai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

Il principio

La disciplina dell’art. 538 c.p.p. sulla decisione delle domande civili nel processo penale è conforme ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, al diritto di difesa e al giusto processo: la diversa posizione della parte civile rispetto ad altri soggetti non determina una lesione di tali parametri.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 538 del codice di procedura penale?

La decisione del giudice penale sulle domande civili proposte dalla parte civile, in connessione con l’accertamento della responsabilità penale.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, relativi a uguaglianza e ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la norma conforme alla Costituzione.

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