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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un’associazione, da un cittadino elettore e da un singolo senatore contro il Governo, in relazione alla questione di fiducia posta sulla riforma della legge elettorale.
Di cosa si tratta
Il CODACONS, un cittadino elettore e il senatore Bartolomeo Pepe avevano impugnato la delibera del Consiglio dei ministri e l’atto con cui il Governo aveva posto alla Camera la questione di fiducia sugli articoli della riforma del sistema di elezione di Camera e Senato. Lamentavano una lesione della sovranità popolare e delle prerogative parlamentari. Il conflitto tra poteri dello Stato presuppone però che i ricorrenti siano «poteri dello Stato» legittimati a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorrenti hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017 e all’atto di posizione della questione di fiducia sulla riforma elettorale, invocando in particolare l’art. 134 della Costituzione sui poteri legittimati al conflitto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il CODACONS e il cittadino elettore non possono qualificarsi poteri dello Stato; quanto al singolo senatore, pur impregiudicata la configurabilità di attribuzioni individuali del parlamentare, nel caso di specie egli pretendeva inammissibilmente di rappresentare l’intero organo cui appartiene in un conflitto promosso contro il Governo.
Il principio
Possono sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato solo gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono: un’associazione, un cittadino elettore o un singolo parlamentare che pretenda di rappresentare l’intera Camera non hanno tale legittimazione.
Domande e risposte
Un cittadino o un’associazione possono ricorrere alla Corte con un conflitto tra poteri?
No. Non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e quindi non sono legittimati a promuovere il conflitto.
E un singolo senatore?
La Corte non esclude in assoluto attribuzioni individuali del parlamentare, ma nel caso esaminato il senatore pretendeva di rappresentare l’intera Camera, ciò che ha reso il ricorso inammissibile.
La Corte ha valutato la legittimità della fiducia sulla legge elettorale?
No. Essendo il ricorso inammissibile per ragioni soggettive, la Corte non ha esaminato il merito della vicenda.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza richiamato dai ricorrenti a tutela del voto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.