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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 13 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce sulla riduzione di un terzo degli onorari liquidati ai difensori a carico dell’Erario, applicata anche alle prestazioni già compiute.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda la disciplina della liquidazione, a carico dello Stato, degli onorari spettanti ai difensori (ad esempio nel patrocinio a spese dello Stato). La legge di stabilità 2014 aveva introdotto una riduzione di un terzo degli importi dovuti, applicandola anche alle prestazioni già rese.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), introdotto dalla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della riduzione e la lesione del diritto a una retribuzione proporzionata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina — compresa l’applicazione della riduzione anche a prestazioni già compiute — conforme agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

Il principio

La riduzione di un terzo degli onorari dei difensori liquidati a carico dell’Erario, anche con riferimento a prestazioni già rese, non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza né il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, trattandosi di compensi a carico della finanza pubblica disciplinabili dal legislatore.

Domande e risposte

Quale riduzione era contestata?

La riduzione di un terzo degli onorari liquidati ai difensori a carico dell’Erario, applicata anche alle prestazioni professionali già compiute.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, su uguaglianza e ragionevolezza, tutela del lavoro e diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo legittima la riduzione degli onorari a carico dello Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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