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La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte inammissibili) le questioni sulla norma del processo tributario che consente di produrre nuovi documenti in appello. La possibilità di depositare documenti anche in secondo grado non viola né l’uguaglianza né il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Nel processo tributario una parte può depositare nuovi documenti anche nel giudizio di appello, anche se li aveva già a disposizione in primo grado. Un giudice dubitava che questa regola, consentendo deposito «tardivo», potesse danneggiare la controparte e pregiudicare il contraddittorio.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 58, comma 2 (anche in relazione al comma 1), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU) e ai «criteri di razionalità», e non fondata quella riferita agli artt. 3 e 24 Cost.

Il principio

La facoltà di produrre documenti nuovi in appello nel processo tributario rientra nella discrezionalità del legislatore in materia processuale e non lede il diritto di difesa, perché la controparte conserva la possibilità di contraddire sui documenti depositati nel grado di appello.

Domande e risposte

Si possono ancora depositare documenti nuovi in appello tributario?

Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma che lo consente, rigettando le censure.

Non è ingiusto verso chi subisce il deposito tardivo?

Secondo la Corte no: la parte avversa può comunque difendersi sui documenti prodotti, quindi il contraddittorio è salvaguardato.

Perché una parte della questione è inammissibile?

La censura legata all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 6 CEDU, oltre che ai generici «criteri di razionalità», non era sviluppata in modo idoneo all’esame di merito.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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