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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono per il terzo, colpito nel diritto di proprietà da una confisca disposta con sentenza penale di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo relativo alla misura di sicurezza.

Di cosa si tratta

Gli artt. 573, 579, comma 3, e 593 del codice di procedura penale disciplinano l’impugnazione delle sentenze penali. La questione riguardava la posizione del terzo — estraneo al reato ma proprietario del bene confiscato — che, secondo il rimettente, non disporrebbe di un autonomo mezzo di appello limitato al capo della confisca.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato le questioni sugli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen.

Il principio

Le censure sul mezzo di impugnazione del terzo inciso dalla confisca presentavano profili di inammissibilità che hanno precluso l’esame nel merito.

Domande e risposte

Chi è il «terzo» di cui si discute?

Il proprietario del bene confiscato, estraneo al reato, che subisce la confisca disposta con la sentenza penale.

Cosa lamentava la Cassazione?

La mancanza di una facoltà di appello del terzo limitata al solo capo sulla confisca (misura di sicurezza).

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.

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