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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge n. 164/2016 nella parte relativa ai criteri attuativi del pareggio di bilancio degli enti territoriali e al potere sostitutivo dello Stato, salvando le altre previsioni.

Di cosa si tratta

La legge n. 164/2016, modificando l’art. 10 della legge n. 243/2012, regolava i criteri e le modalità di attuazione delle norme sul pareggio di bilancio di Regioni ed enti locali, prevedendo anche modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e Province autonome.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Veneto, Lombardia e Liguria hanno impugnato l’art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 164/2016, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, all’art. 136 Cost. e a varie norme statutarie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164/2016 nella parte in cui non prevede la parola «tecnica» tra i criteri di attuazione e nella parte relativa alle modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato; ha respinto come non fondate le altre questioni (tra cui quella sull’art. 136 Cost.).

Il principio

L’attuazione del pareggio di bilancio deve avere natura tecnica e non può introdurre un potere sostitutivo statale sganciato dalle garanzie costituzionali dell’autonomia: lo Stato non può comprimere oltre i limiti l’autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

La parte dell’art. 2, comma 1, lettera c), che ometteva la natura «tecnica» dei criteri attuativi e quella che introduceva modalità del potere sostitutivo dello Stato.

La censura sull’art. 136 Cost. è stata accolta?

No: la questione riferita all’art. 136 Cost. è stata dichiarata non fondata.

Chi aveva impugnato la legge?

Province autonome di Bolzano e Trento e Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Liguria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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