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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul contributo unificato dovuto nel processo tributario, sollevata in relazione anche alla CEDU.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla legge n. 147/2013, disciplina il contributo unificato; letto in combinato con l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, ne determina l’applicazione anche al contenzioso tributario. La questione mirava a contestare il regime del contributo come ostacolo all’accesso alla giustizia.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La censura sul contributo unificato nel processo tributario presentava profili di inammissibilità che hanno precluso l’esame nel merito.
Domande e risposte
Cosa contestava il giudice rimettente?
Il regime del contributo unificato dovuto nel processo tributario, ritenuto in contrasto con il diritto di difesa e con la CEDU.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia, parametro invocato.
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, tra i parametri evocati.
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo agli obblighi internazionali, in relazione alla CEDU.
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