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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Sardegna che istituiva l’Agenzia sarda delle entrate (ASE), salvando però le competenze sull’accertamento e la riscossione dei tributi compatibili con lo statuto speciale.

Di cosa si tratta

La legge reg. Sardegna n. 25/2016 ha istituito l’Agenzia sarda delle entrate per potenziare il governo delle entrate regionali. Lo Stato ha contestato che la Regione si attribuisse poteri di accertamento e riscossione anche su tributi erariali (devoluti, compartecipati, derivati) e locali, materie riservate alla legislazione esclusiva statale sul «sistema tributario e contabile dello Stato».

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli (art. 1, commi 4, lettera d, e 5; art. 3, commi 1 e 3; art. 12, comma 1) della legge reg. Sardegna n. 25/2016, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e all’art. 9 dello statuto speciale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, e — in via consequenziale — dell’art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg.; ha dichiarato inammissibili alcune censure e ha respinto come non fondate le questioni su altri articoli (tra cui l’art. 1, comma 4, lettera d, e l’art. 3, comma 1), che restano dunque in vigore.

Il principio

La Regione a statuto speciale può organizzare la gestione delle proprie entrate, ma non può appropriarsi unilateralmente di poteri su tributi che conservano natura erariale: la competenza esclusiva statale sul sistema tributario segna il limite.

Domande e risposte

L’intera legge sull’Agenzia sarda è stata annullata?

No: solo l’art. 1, comma 5, e, in via consequenziale, l’art. 9, comma 3, lettera a). Altre disposizioni sono state salvate.

Qual era il punto critico?

Attribuire alla Regione poteri su tributi devoluti, compartecipati e derivati che conservano natura erariale.

Quali parametri hanno fondato l’illegittimità?

La competenza esclusiva statale sul sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e l’art. 9 dello statuto sardo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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