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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime alcune norme della legge di stabilità 2016 perché prevedevano un semplice parere anziché l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e perché attribuivano funzioni alla Giunta regionale violando il riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Il caso riguarda alcuni meccanismi di attuazione previsti dalla legge di stabilità 2016, che incidevano su materie di competenza condivisa tra Stato e Regioni. La Regione Veneto contestava sia il livello di coinvolgimento regionale, sia l’individuazione degli organi competenti.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (commi 524-529, 531-536), in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 526 e 536 nella parte in cui prevedevano un parere anziché l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, e dei commi 524, 525 e 529 nella parte in cui attribuivano i provvedimenti alla Giunta regionale. Ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni.
Il principio
Quando una misura statale incide su materie di competenza condivisa, il coinvolgimento delle Regioni deve assumere la forma dell’intesa, non del semplice parere; va inoltre rispettato il corretto riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Domande e risposte
Qual era il vizio principale?
La previsione di un semplice parere della Conferenza Stato-Regioni, invece dell’intesa richiesta dal principio di leale collaborazione.
Tutte le questioni sono state accolte?
No: alcune sono state dichiarate inammissibili e altre non fondate.
Chi aveva impugnato la legge?
La Regione Veneto, in via principale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria
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