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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Calabria che istituivano nuovi servizi delle professioni sanitarie e sociali, perché interferivano con i poteri del commissario ad acta nel piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la sanità calabrese, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo e affidata a un commissario ad acta. La Regione aveva istituito con legge nuovi servizi delle professioni sanitarie e sociali, e il Governo riteneva che ciò invadesse le competenze commissariali.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), e l’art. 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11, in riferimento, tra l’altro, all’art. 120 (secondo comma) e all’art. 117 (terzo comma) della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), e — in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 — della lettera d) limitatamente a un inciso. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3 della legge regionale.

Il principio

La legge regionale non può istituire nuovi servizi o assetti organizzativi che si sovrappongano alle funzioni del commissario ad acta nominato per l’attuazione del piano di rientro sanitario: tali interferenze violano il riparto di competenze in materia.

Domande e risposte

Perché le norme sono state annullate?

Perché istituivano servizi che interferivano con le funzioni del commissario ad acta incaricato del piano di rientro sanitario.

Tutte le norme sono state cancellate?

No: due lettere e parte di una terza sono state dichiarate illegittime, mentre la questione sull’art. 3 è stata respinta.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

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